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Green Pass: nuove regole dal 1° febbraio 2022

Green Pass: nuove regole dal 1° febbraio 2022

Ricordiamo che, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, DA MARTEDÌ 1° FEBBRAIO 2022 sarà necessario essere in possesso di Green Pass BASE (ottenuto con tampone antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore, guarigione o vaccinazione) per accedere a:

  • pubblici uffici
  • servizi postali, bancari e finanziari
  • attività commerciali, ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”

Per quanto concerne le attività commerciali, il DPCM del 21.1.2022 dispone che NON SERVIRA' il Green Pass per accedere a:

  • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);
  • Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;
  • Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

VERIFICA GREEN PASS

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Per il controllo del green pass base, l’App deve essere impostata su “VERIFICA BASE”

ATTENZIONE: Il Governo, con FAQ pubblicata nel proprio sito, specifica che “I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.

Evidenziamo però che, in caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all’applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

SOGGETTI ESENTI GREEN PASS

E’, infine, da ricordare che il Ministero della salute, con la Circolare n. 5125 del 25 gennaio 2022, ha comunicato che la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid–19, già emesse e di nuova emissione, è prorogata al 28 febbraio 2022, fatta salva l’eventuale cessazione anticipata della stessa conseguente alle disposizioni del D.P.C.M., in corso di adozione, di cui all’art. 9-bis, co. 3, del più volte citato Decreto-legge n. 52/2021.

La certificazione deve contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e i riferimenti del medico vaccinatore che rilascia la certificazione di esenzione.

Per maggiori informazioni: Sabrina Glionna – Area Servizi – sabrina.glionna@legacoop-piemonte.coop – 345.4689974

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