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Informazioni per il versamento del 3% ai Fondi Mutualistici

Informazioni per il versamento del 3% ai Fondi Mutualistici

Le Cooperative non aderenti alle Associazioni Nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo dovranno effettuare il versamento del 3% degli utili annuali, entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, come previsto dal D.M. 23/07/2014. 
Tali cooperative dovranno versare il 3% sugli utili netti annuali tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 3012 “Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi. Art. 11, comma 4 e 6, legge 59/1992”.
Per maggiori informazioni, anche con riferimento alle modalità di assolvimento del pagamento del contributo, è possibile consultare il portale delle cooperative realizzato dal Ministero dello sviluppo economico – sezione FAQ - disponibile all’indirizzo https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/presentation .
Tale indicazione vale per le Cooperative che, essendo già costituite in anni precedenti, abbiano aderito a Legacoop solo nel corso dell’esercizio di riferimento, rilevando in capo all’Erario la competenza totale o parziale del versamento relativo agli utili 2021.

Le Cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo devono eseguire il versamento del 3% agli appositi fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative aderenti a LEGACOOP effettueranno dunque il versamento ENTRO 60 GIORNI DALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO, come stabilito dal regolamento COOPFOND S.p.A.
COOPFOND S.p.A. inoltrerà a tutte le associate apposita comunicazione con le modalità per espletare il versamento. Conseguentemente, ricordiamo che le cooperative interessate dovranno documentare l’avvenuto versamento del 3% a COOPFOND S.p.A., oppure dovranno inviare alla stessa comunicazione contenente le motivazioni e dichiarazione che la cooperativa non è tenuta al versamento del 3%.
Qualora la somma risultante dalle predette operazioni di calcolo sia inferiore ad €. 10,32 il contributo non sarà dovuto.

Per le cooperative che, essendo già costituite in anni precedenti, abbiano aderito a Legacoop solo nel corso dell’esercizio di riferimento, dovrà essere versata a Coopfond la quota calcolata a giorni a far data dall’adesione. 

Infine per le Cooperative aderenti a più Associazioni il contributo del 3 % dovrà essere versato in misura ripartita, sempre rapportando le quote ai giorni di adesione.

Si ricorda altresì, che Il Ministero dello Sviluppo economico ha recentemente pubblicato sul proprio sito il parere espresso dalla Commissione Centrale Cooperative in tema di calcolo, e relativo versamento, del tre per cento ai Fondi mutualistici ai sensi dell’art. 11, L. n. 59/1992.
Il documento, che prende avvio dall’esame delle Circolari del Ministero del Lavoro n. 12/1995 e n. 96/1998, giunge ad una interpretazione meramente ricognitiva auspicando l’emanazione da parte della competente Direzione di una circolare dedicata a garanzia di una uniforme modalità di determinazione del contributo ai Fondi mutualistici in presenza di perdite pregresse qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate.
Secondo tale interpretazione, in caso di utili destinati a copertura perdite pregresse, devono essere comunque sempre assolte le destinazioni obbligatorie a riserva legale (30%) e ai Fondi Mutualistici (3% sulla quota destinata a riserva legale) e solo successivamente l’utile, al netto delle suddette destinazioni, potrà essere destinato a coprire le perdite riportate a bilancio.

In particolare:

  • se l’utile risulta superiore rispetto alle perdite pregresse il 3% verrà calcolato sul 30 % destinato alla riserva legale e sulla quota di utile eccedente la copertura delle perdite pregresse;
  • se l’utile risulta inferiore rispetto alle perdite pregresse il 3 % andrà calcolato solo sul 30 % destinato alla riserva legale.

Resta inteso che la suddetta modalità di calcolo vale nel caso in cui non sussistano riserve a qualsiasi titolo accantonate sufficientemente capienti a coprire in tutto o in parte le perdite pregresse. Infatti, diversamente, le perdite pregresse potranno essere assorbite da dette riserve.

Resta inteso che in attesa della pubblicazione della circolare da parte dell’Autorità di vigilanza, al fine di garantire uniformità, si auspica comunque l’applicazione dei criteri sopra richiamati.

Per approfondire: 

CIRCOLARE IN MATERIA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEL 3% DEGLI UTILI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59, IN PRESENZA DI PERDITE PREGRESSE

CIRCOLARE COOPFOND ALLE COOPERATIVE 2022

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