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Mobilità in deroga 2015

Modifica all’Addendum del 14 ottobre 2015 all’Accordo Quadro del 12 settembre 2014.

Il 10 dicembre 2015 le Parti Sociali piemontesi e la Regione Piemonte hanno concordato una modifica ai requisiti richiesti dall’Addendum del 14 ottobre 2015 per concedere nuove indennità di mobilità in deroga nell’anno 2015, abbassando la soglia minima di età da 57 a 50 anni. L’intervento si è reso necessario per favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili, in considerazione del numero inferiore al previsto di domande pervenute.

Con questa modifica, i requisiti richiesti per accedere all’indennità prevista dalle disposizioni inserite all’articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148/2015 sono i seguenti, riferiti, per quanto riguarda l’età e la condizione, alla data di presentazione della domanda di mobilità in deroga:

-  un’età non inferiore a 50 anni compiuti;

-  la fruizione di una precedente indennità AspI o NASpI, conclusa dopo il 14 agosto 2015;

-  la condizione di disoccupato;

-  il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell’azienda di provenienza;

-  l’ubicazione nel territorio piemontese della sede di lavoro in cui il richiedente operava all’atto della cessazione del rapporto di lavoro che ha dato origine alla prestazione ASpI o NASpI.

La domanda va presentata inderogabilmente entro 60 giorni dalla fine dell’ASpI o della NASpI.

Al fine di rendere efficace l’intervento, e di consentire ai soggetti tra 50 e 56 anni di fruire delle medesime opportunità offerte ai lavoratori di 57 anni e oltre, si è deciso, per chi ricade in tale ambito anagrafico ed è in possesso degli altri requisiti sopra indicati:

-   di far decorrere il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’intesa di modifica dell’Addendum, cioè dal 10 dicembre 2015;

-   di recuperare eventuali domande presentate prima del 10 dicembre e respinte perché l’età del richiedente era inferiore ai 57 anni.

Tali eccezioni non valgono per i lavoratori di 57 anni e oltre, per i quali si conferma l’applicazione standard dei termini di presentazione della domanda; si precisa inoltre che l’indennità non può essere concessa ai titolari di forme di sostegno al reddito diverse dall’ASpI o dalla NASpI  (mobilità ordinaria, disoccupazione speciale edile, Mini ASpI, disoccupazione agricola, …)

In allegato il testo dell’intesa di modifica dell’Addendum.

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