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Nomina del Collegio Sindacale nelle S.r.l. (ART.2477 C.C.)

Nomina del Collegio Sindacale nelle S.r.l. (ART.2477 C.C.)

Il prossimo 16 dicembre entreranno in vigore le nuove disposizioni contenute nell'articolo 2477 c.c., come modificato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, relativo alle crisi di impresa, e dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55.

La lettera c) del secondo comma del citato articolo 2477 c.c. prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società: “ ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità”.

Il quinto comma dello stesso articolo stabilisce che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve procedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo e del revisore. Se l’assemblea non provvede alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

In vista di questo, di seguito è possibile visionare la lettera che UNIONCAMERE ha indirizzato ai conservatori del registro delle imprese in merito al comportamento che gli stessi debbono seguire nei confronti delle Srl che abbiano superato i parametri stabiliti, per ultimo dal Codice della Crisi e dell’insolvenza, ai fini della obbligatorietà della presenza dell'organo di controllo.

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