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Pubblicazione degli “Emendamenti ai principi contabili nazionali per le specificità delle società cooperative”

Pubblicazione degli “Emendamenti ai principi contabili nazionali per le specificità delle società cooperative”

Pubblicazione degli “Emendamenti ai principi contabili nazionali per le specificità delle società cooperative”

Si rileva che, in data 9 giugno 2022, l’Organismo Italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito il documento “Emendamenti ai principi contabili nazionali per le specificità delle società cooperative” (che entrerà in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano inizio a partire dal 1 gennaio 2023), prevedendo le seguenti modifiche:

  • con il primo degli emendamenti approvati (che riguarda la natura degli strumenti finanziari previsti dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59) le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa sono iscritte nel capitale sociale delle società cooperative;
  • in merito alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, si è precisato che, nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d’uso di un’attività, si deve tener conto delle limitazioni normative in temi di distribuzione dei dividendi e delle riserve ai soci cooperatori;
  • l’OIC ha altresì emendato il principio di bilancio n. 12 (su Composizione e schemi del Bilancio d’esercizio) introducendo l’appendice rubricata “informativa richiesta nel bilancio per le società cooperative, attuando così gli obblighi di informazione previsti dal codice civile in merito alla condizione di prevalenza (da indicare nella nota integrativa), l’erogazione dei ristorni ed i dati relativi all’attività svolta con i soci (da indicare separatamente in bilancio).
  • Con riferimento al trattamento contabile dei ristorni, la soluzione adottata si basa sulla sussistenza o meno dell’obbligo (nello statuto o regolamento) di erogazione degli stessi alla chiusura dell’esercizio e, quindi:
    • Se lo statuto o il regolamento non prevedono l’obbligo di erogazione, il ristorno sarà contabilizzato nell’esercizio in cui l’assemblea dei soci delibera l’attribuzione del ristorno ai soci è verrà determinato quale voce di destinazione degli utili.
    • Se lo statuto o il regolamento prevedono l’obbligo di erogazione, il ristorno sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.

Per approfondire si allega la documentazione: 

- Nota di Rate Nazionale Capace 
- Nota di Alleanza delle Cooperative Italiane
- Emendamenti ai principi contabili nazionali

Per ulteriori approfondimenti potete contattare per il nostro ufficio legislativo l'Avv. Chiara Lombardo - chiara.lombardo@legacoop-piemonte.coop

 

 

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