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Smart working: definite le nuove linee guida nel settore privato

Smart working: definite le nuove linee guida nel settore privato

Il Governo e le parti sociali, tra le quali Legacoop, hanno definito un protocollo, integrativo alle disposizioni di legge, che traccia le linee guida per contratti nazionali, territoriali o aziendali in materia di smart working. Centrale resta l’accordo individuale che, però, dovrà conformarsi alla futura contrattazione collettiva. L’orario di lavoro lascia il posto alle fasce di impegno. Sempre obbligatoria la fascia di disconnessione.
Il protocollo ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile.

Le Cooperative che vorranno continuare ad usare il lavoro agile, nelle sue modalità più genuine, anche al di fuori dell’attuale fase emergenziale potranno quindi disporre delle presenti linee guida per la definizione sia dei contratti individuali previsti dalla normativa che l’eventuale contrattazione di secondo livello. 

Cosa prevede l’accordo

Il primo passaggio cruciale, a invarianza di legislazione, è proprio questo: la legge n. 81 del 2017 non ha previsto nessuna mediazione sindacale rispetto all’attivazione di accordi di smart working che sono lasciati alla volontà delle parti individuali.
Naturalmente non esiste alcun divieto rispetto ad un intervento delle parti sociali che, pertanto, risulta pienamente legittimo.

I punti di principale attenzione del protocollo sono:

- accordo individuale;

- organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione;

- luogo di lavoro;

- strumenti di lavoro;

- salute e sicurezza sul lavoro;

- infortuni e malattie professionali;

- diritti sindacali;

- parità di trattamento e pari opportunità;

- lavoratori fragili e disabili;

- welfare e inclusività;

- protezione dei dati personali e riservatezza;

- formazione e informazione;

- osservatorio bilaterale di monitoraggio;

- incentivo alla contrattazione collettiva;

Come si aderisce

L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare. L’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.

Il protocollo abbandona la nozione di orario di lavoro, e quindi di lavoro straordinario nei periodi di smart working e definisce la possibilità di articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie. Infatti, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal datore di lavoro.
Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore deve erogare alcuna prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Sarà sempre possibile per il lavoratore sospendere la prestazione lavorativa fruendo di permessi.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire condizioni di sicurezza e riservatezza. Il protocollo evidenzia come la contrattazione collettiva possa individuare i luoghi inidonei per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Riprendendo una consuetudine dettata dallo “smart working emergenziale” il protocollo indica come, il datore di lavoro, salvo diversi accordi e di norma, fornisca la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione. Quel “salvo accordi diversi e di norma” lascia intendere che il lavoratore possa anche usare apparecchiature personali. In epoca in cui gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno l’uso di dispositivi personali pone a grande rischio l’incolumità dei dati gestiti. La disposizione, infatti, pur prevedendo che anche i pc personali siano protetti contro rischi informatici, pone seri problemi proprio in tema di cybersecurity.
Restano confermati gli obblighi del datore di lavoro, già previsti dalla legge, in tema di salute e sicurezza, di formazione e di informazione, di divieto di discriminazione.
Viene anche ribadita dalle parti sociali la richiesta di favorire l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo. Anche il Legislatore aveva previsto nel 2017 la possibilità di incentivi fiscali e contributivi a favore dello smart working, ma solo se lo stesso avesse permesso incrementi di produttività ed efficienza. 

Il protocollo, al fine di monitorare il corretto dispiegamento di quanto in esso contenuto, prevede la creazione di un osservatorio composto da governo e parti sociali sul lavoro agile.

E’ possibile reperire dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il relativo testo del Protocollo a questo link

Per maggiori informazioni Area Servizi – Sabrina Glionna – sabrina.glionna@legacoop-piemonte.coop – 345.4689974.

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