Una cooperativa è un’associazione autonoma di persone unite volontariamente per soddisfare i loro comuni bisogni e aspirazioni economiche, sociali e culturali attraverso un’impresa di proprietà comune e controllata democraticamente*.
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che si traduce nella possibilità di:
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tanto l’ingresso di nuovi soci (con la relativa sottoscrizione di capitale sociale) quanto la loro fuoriuscita (con il relativo rimborso del capitale versato) vengono gestiti con delibera dell’organo amministrativo (ovvero senza l’intervento del notaio ed il relativo costo). Per questo la cooperativa è detta “a capitale variabile”.
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a ciascun socio cooperatore spetta un solo voto in assemblea (l’organo decisionale delle cooperative), qualunque sia il valore del capitale sottoscritto.
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la cooperativa è un’impresa nella quale la persona socio prevale sull’elemento economico. Mentre per l’impresa di capitale gli utili vengono divisi tra gli azionisti in funzione delle quote di capitale, gli utili di una cooperativa vengono quasi interamente reinvestitinello sviluppo della cooperativa stessa e nel rafforzamento del patrimonio cooperativo, formato dalle cosiddette “riserve indivisibili”.
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mentre gli azionisti di una impresa ordinaria risultano essere i veri proprietari dell’azienda, i soci di una impresa cooperativa sono soltanto i gestori di un patrimonio fortemente legato ad un territorio, che verrà trasmesso alle future generazioni. In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale deve essere infatti donato ai fondi di promozione cooperativa, che si occuperanno di promuovere la nascita e lo sviluppo di altre cooperative.
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il socio “rischia” nei limiti dell’ammontare del capitale sottoscritto.
Come si costituisce una cooperativa?
Atto costitutivo
Statuto
Strumento basilare che fissa le regole generali della società, deve indicare:
Iscrizione al registro imprese
L’atto costitutivo viene depositato, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della cooperativa.
Albo delle Cooperative
L’iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente che siano prevalenti o non prevalenti.
L’Albo è tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive che si avvale degli uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da due sezioni: cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.
Il numero di iscrizione a tale albo dovrà essere indicato negli atti e nella corrispondenza della cooperativa.
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